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Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione (modificata con delibera n. 621 del 25.08.2020)

...omissis...

1. I criteri generali sulla valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione ed i criteri sull'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo nonché all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di cui all’allegato sono approvati.

2. Questa deliberazione trova applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018.

3. Le deliberazioni 5 giugno 2000, n. 2015, 12 ottobre 2009, n. 2485, e successive modifiche, 15 luglio 2013, n. 1064, e 27 maggio 2014, n. 617, sono revocate.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione

Art. 1
Finalità e oggetto della valutazione

1. La valutazione delle alunne e degli alunni ha carattere prevalentemente formativo e proattivo. Persegue l'obiettivo, accertando le competenze acquisite ma anche le carenze formative, di promuovere la capacità di autovalutazione delle alunne e degli alunni, di migliorarne i livelli formativi e di competenza, al fine di documentare lo sviluppo dell’identità personale. Ulteriore obiettivo è di confermare e/o modificare l'atteggiamento delle alunne e degli alunni nei confronti dell'apprendimento e di favorirne il successo formativo.

2. Oggetto della valutazione sono i processi formativi, i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni in tutte le discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica previsti dalle indicazioni provinciali, nonché nelle ulteriori attività previste nell'orario annuale personalizzato. Ai fini della valutazione vengono prese in considerazione la quota obbligatoria di base, la quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica e le attività opzionali facoltative. Oggetto della valutazione è anche il livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni nonché il loro comportamento. I processi formativi e i risultati di apprendimento nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola. La scuola può riconoscere esperienze maturate in contesti di formazione informale e non formale, a fronte di opportune forme di certificazione o di documentazione, per la definizione del curriculum dell’alunno e dell’alunna.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali e sociali delle alunne e degli alunni e fa riferimento allo statuto dello studente e della studentessa, a eventuali patti educativi di corresponsabilità e al regolamento interno dell’istituto.

Art. 2
Compiti del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la valutazione delle alunne e degli alunni al fine di garantire equità e trasparenza nella valutazione stessa. In particolare, il collegio dei docenti descrive, per la scuola primaria, la corrispondenza tra il giudizio descrittivo e i diversi livelli di competenza e, per la scuola secondaria di primo grado, la corrispondenza tra i voti in decimi e i diversi livelli di competenza; definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

2. La deliberazione del collegio dei docenti sui criteri e sulle modalità per la valutazione delle alunne e degli alunni è da pubblicare sul sito istituzionale della scuola.

3. Inoltre, il collegio dei docenti esercita i compiti di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b), e all’articolo 7 della presente deliberazione.

Art. 3
Compiti del personale docente

1. Il personale docente valuta, durante l'intero anno scolastico, i processi formativi e i risultati di apprendimento in tutte le discipline, nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica e nelle ulteriori attività dell'orario annuale personalizzato e, inoltre, documenta il livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni nonché il comportamento. La valutazione fa riferimento alle indicazioni provinciali e si basa su prove scritte, orali e pratiche, su osservazioni relative agli apprendimenti e su altri elementi e procedimenti idonei, raccolti in quantità sufficiente e riportati nei rispettivi documenti della scuola.

Art. 4
Compiti e composizione del consiglio di classe

1. Al termine di ciascun periodo di valutazione, il consiglio di classe esprime collegialmente la valutazione periodica o finale delle alunne e degli alunni. La valutazione periodica e finale riguardano i processi formativi e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni in tutte le discipline, nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica e nelle ulteriori attività previste nell'orario annuale personalizzato nonché il livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e il comportamento.

2. Le sedute di scrutinio hanno luogo immediatamente prima della conclusione del rispettivo periodo di valutazione. Il calendario degli scrutini viene definito dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 appartengono di diritto al consiglio di classe:

a) come presidente, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico oppure la sua vicaria o il suo vicario oppure una o un docente della classe delegata o delegato dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico;

b) il personale docente delle discipline nonché dell’area di apprendimento trasversale Educazione civica;

c) il o la docente di sostegno assegnato o assegnata alla classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidata la stessa classe, la valutazione è effettuata collegialmente ed è espressa con un unico voto;

d) il o la docente di religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, limitatamente alle alunne e agli alunni, che frequentano tale insegnamento o le attività alternative alla religione cattolica secondo le disposizioni vigenti;

e) nella scuola secondaria di primo grado, il personale docente di strumento musicale, limitatamente alle alunne e agli alunni che frequentano le lezioni di strumento musicale;

f) le collaboratrici o i collaboratori all'integrazione, limitatamente alle alunne e agli alunni loro assegnate o assegnati, senza diritto di voto.

4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 non appartengono di diritto al consiglio di classe:

a) il personale docente che insegna alle alunne e agli alunni esclusivamente nell'ambito della quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica e/o della quota facoltativa opzionale nonché nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa; questi docenti forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento delle alunne e degli alunni nelle forme stabilite dal collegio dei docenti;

b) il personale docente di lingua per le alunne e gli alunni con background migratorio e il personale docente che è assegnato alla classe per l’insegnamento nel team o in compresenza; il collegio dei docenti delibera in quale forma le osservazioni sullo sviluppo degli apprendimenti sono considerate nel consiglio di classe.

5. Ogni docente deve essere sostituita o sostituito, in caso di assenza, da un’altra o da un altro docente. Qualora la presidenza venga assunta da una o da un docente, la stessa o lo stesso non viene sostituita o sostituito.

Art. 5
Modalità di valutazione

1. La valutazione dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle discipline, nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica e nelle ulteriori attività dell'orario annuale personalizzato avviene in modo continuativo, ha funzione proattiva, riguarda conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze.

2. La valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica viene espressa, per la scuola primaria, mediante un giudizio descrittivo che si riferisce al rispettivo livello di competenza raggiunto e, per la scuola secondaria di primo grado, in cifre della scala decimale scritte in lettere. Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione dell’area di apprendimento trasversale Educazione civica può essere espressa anche attraverso l'indicazione dei livelli raggiunti, a condizione che nella scheda di valutazione venga evidenziata la loro corrispondenza con una valutazione in cifre.

3. Qualora nella scuola primaria l'insegnamento di discipline sia previsto in forma raggruppata, la valutazione delle discipline può essere raggruppata ed effettuata comprensivamente, a condizione che tale valutazione comprensiva sia espressamente prevista dai criteri di valutazione.

4. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’area di apprendimento trasversale Educazione civica può essere anche associata a discipline, a condizione che tale associazione sia prevista dai criteri di valutazione.

5. Le modalità di valutazione della quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica e della quota opzionale facoltativa sono definite dalla rispettiva intendente scolastica o dal rispettivo intendente scolastico.

6. La valutazione periodica e finale del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e del comportamento avvengono mediante giudizio sintetico.

Art. 6
Ammissione alla classe successiva

1. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e le comunica con forme idonee agli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e all'unanimità, il consiglio di classe può non ammettere le alunne e gli alunni alla classe successiva.

4. Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, a maggioranza, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In caso di parità di voti, prevale il voto della o del presidente. Il voto espresso dalla o dal docente di religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, se determinante per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Art. 7
Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Presupposto per l'ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado e per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è la validità dell'anno scolastico. L’anno scolastico è considerato valido se frequentato dalle alunne e dagli alunni per almeno il 75 per cento delle attività didattiche ed educative secondo l'orario annuale personalizzato. In casi eccezionali e documentati, il consiglio di classe, sulla base di criteri deliberati dal collegio dei docenti, può considerare valido l’anno scolastico anche qualora la percentuale del 75 per cento non sia stata raggiunta, a condizione che vi siano elementi di valutazione sufficienti per procedere comunque alla valutazione finale.

2. In caso di mancata validità dell’anno scolastico non viene effettuata alcuna valutazione. La mancata validità dell'anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado oppure la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3. Le scuole comunicano tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale se il raggiungimento della validità dell’anno scolastico è a rischio.

Art. 8
Scheda di valutazione e certificazione delle competenze acquisite

1. La valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica nonché la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e del comportamento sono annotati nella scheda di valutazione. La scheda di valutazione può essere sostituita, nel primo quadrimestre, da una comunicazione scritta, trasmessa agli esercenti la responsabilità genitoriale, contenente tutti gli elementi della scheda di valutazione. Le discipline e l’area di apprendimento trasversale Educazione civica, la cui definizione nella scheda di valutazione oppure nella comunicazione scritta sostitutiva corrisponde a quella prevista dalle rispettive indicazioni provinciali, sono di norma valutate separatamente. Qualora, ai sensi del precedente articolo 5, commi 3 e 4, la valutazione sia effettuata in modo comprensivo, i raggruppamenti sono indicati nella scheda di valutazione.

2. Nell'attestato, che è parte della scheda di valutazione, viene indicato se un’alunna o un alunno è ammessa o ammesso ovvero non ammessa o non ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3. Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado le alunne e gli alunni ottengono una certificazione delle competenze acquisite. Nella certificazione vengono descritte le competenze chiave con riferimento alle competenze previste dalle rispettive indicazioni provinciali, rispettivamente al termine della scuola primaria ovvero della scuola secondaria di primo grado. Per la certificazione delle competenze acquisite le scuole primarie e secondarie di primo grado utilizzano un modello vincolante per tutte le scuole, predisposto dalla rispettiva intendente scolastica o dal rispettivo intendente scolastico. Tale certificazione viene consegnata alle alunne e agli alunni congiuntamente all'attestato e alla scheda di valutazione della quinta classe della scuola primaria ovvero della terza classe della scuola secondaria di primo grado. La certificazione delle competenze acquisite sostituisce, nella valutazione finale della quinta classe della scuola primaria e della terza classe della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni. È facoltà delle istituzioni scolastiche mantenere la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni anche alla fine della quinta classe della scuola primaria o della terza classe della scuola secondaria di primo grado.

Art. 9
Valutazione delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un referto clinico

1. La valutazione degli processi formativi, dei risultati di apprendimento, del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e del comportamento, l’ammissione alla classe successiva nonché l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un referto clinico avvengono secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, sulla base del percorso educativo individualizzato e personalizzato.

2. Le prove di verifica sono predisposte in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e sono idonee a valutare i progressi delle alunne e degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e ai loro livelli di apprendimento iniziali. Tali alunne ed alunni hanno diritto alle misure individualizzate e personalizzate, all’utilizzo degli ausili, alle misure compensative e dispensative di cui al percorso educativo individualizzato e personalizzato.

3. In particolare nelle discipline, nelle quali si è lavorato, sulla base del percorso educativo individualizzato e personalizzato, con obiettivi non differenziati, vengono scelte, nell’ambito dell’adattamento delle prove di verifica, procedure che consentano alle alunne e agli alunni di dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito.

4. Nel verbale delle sedute di scrutinio vengono indicate le discipline con obiettivi differenziati secondo il percorso educativo individualizzato e personalizzato. Nelle schede di valutazione, negli attestati, nei diplomi finali e nella pubblicazione dei risultati non viene fatta menzione delle misure di cui al presente articolo.

5. Per le alunne e gli alunni con diritto alle misure di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il modello per la certificazione delle competenze può essere adattato sulla base del rispettivo percorso educativo individualizzato e personalizzato.

Art. 10
Valutazione delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico Personalizzato sulla base di una deliberazione del consiglio di classe

1. Le misure di cui ai commi da 1 a 4 del precedente articolo vengono applicate alle alunne e agli alunni per le quali o per i quali è stato predisposto un percorso educativo individualizzato e personalizzato sulla base di una deliberazione del consiglio di classe secondo le vigenti disposizioni.

2. Per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni con background migratorio, la valutazione nei primi due anni, nei quali le alunne e gli alunni acquisiscono le competenze di base nella lingua d’insegnamento, può avvenire sulla base di un percorso educativo individualizzato e personalizzato con obiettivi differenziati. In tal caso la certificazione delle competenze può essere adattata al percorso educativo individualizzato e personalizzato. Qualora necessario, un percorso educativo individualizzato e personalizzato costituisce, anche decorsi due anni, la base per l’insegnamento e per la valutazione delle alunne e degli alunni con background migratorio.

Art. 11
Valutazione delle alunne e degli alunni che frequentano la scuola in ospedale

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura o ai quali è impartita l’istruzione domiciliare, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dalle predette alunne e dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei suddetti corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti, effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento.

Art. 12
Pubblicazione dei risultati

1. I risultati della valutazione delle alunne e degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono pubblicati tramite affissione all'albo di istituto. In caso di valutazione positiva verrà indicato “ammessa alla classe successiva” o “ammesso alla classe successiva” oppure “ammessa all’esame” o “ammesso all'esame”, in caso di valutazione negativa “non ammessa alla classe successiva” o “non ammesso alla classe successiva” oppure “non ammessa all’esame” o “non ammesso all'esame”.

 

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