1. La valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica nonché la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e del comportamento sono annotati nella scheda di valutazione. La scheda di valutazione può essere sostituita, nel primo quadrimestre, da una comunicazione scritta, trasmessa agli esercenti la responsabilità genitoriale, contenente tutti gli elementi della scheda di valutazione. Le discipline e l’area di apprendimento trasversale Educazione civica, la cui definizione nella scheda di valutazione oppure nella comunicazione scritta sostitutiva corrisponde a quella prevista dalle rispettive indicazioni provinciali, sono di norma valutate separatamente. Qualora, ai sensi del precedente articolo 5, commi 3 e 4, la valutazione sia effettuata in modo comprensivo, i raggruppamenti sono indicati nella scheda di valutazione.
2. Nell'attestato, che è parte della scheda di valutazione, viene indicato se un’alunna o un alunno è ammessa o ammesso ovvero non ammessa o non ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
3. Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado le alunne e gli alunni ottengono una certificazione delle competenze acquisite. Nella certificazione vengono descritte le competenze chiave con riferimento alle competenze previste dalle rispettive indicazioni provinciali, rispettivamente al termine della scuola primaria ovvero della scuola secondaria di primo grado. Per la certificazione delle competenze acquisite le scuole primarie e secondarie di primo grado utilizzano un modello vincolante per tutte le scuole, predisposto dalla rispettiva intendente scolastica o dal rispettivo intendente scolastico. Tale certificazione viene consegnata alle alunne e agli alunni congiuntamente all'attestato e alla scheda di valutazione della quinta classe della scuola primaria ovvero della terza classe della scuola secondaria di primo grado. La certificazione delle competenze acquisite sostituisce, nella valutazione finale della quinta classe della scuola primaria e della terza classe della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni. È facoltà delle istituzioni scolastiche mantenere la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni anche alla fine della quinta classe della scuola primaria o della terza classe della scuola secondaria di primo grado.