1. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e le comunica con forme idonee agli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e all'unanimità, il consiglio di classe può non ammettere le alunne e gli alunni alla classe successiva.
4. Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, a maggioranza, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In caso di parità di voti, prevale il voto della o del presidente. Il voto espresso dalla o dal docente di religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, se determinante per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.