1. La valutazione dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle discipline, nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica e nelle ulteriori attività dell'orario annuale personalizzato avviene in modo continuativo, ha funzione proattiva, riguarda conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze.
2. La valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica viene espressa, per la scuola primaria, mediante un giudizio descrittivo che si riferisce al rispettivo livello di competenza raggiunto e, per la scuola secondaria di primo grado, in cifre della scala decimale scritte in lettere. Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione dell’area di apprendimento trasversale Educazione civica può essere espressa anche attraverso l'indicazione dei livelli raggiunti, a condizione che nella scheda di valutazione venga evidenziata la loro corrispondenza con una valutazione in cifre.
3. Qualora nella scuola primaria l'insegnamento di discipline sia previsto in forma raggruppata, la valutazione delle discipline può essere raggruppata ed effettuata comprensivamente, a condizione che tale valutazione comprensiva sia espressamente prevista dai criteri di valutazione.
4. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’area di apprendimento trasversale Educazione civica può essere anche associata a discipline, a condizione che tale associazione sia prevista dai criteri di valutazione.
5. Le modalità di valutazione della quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica e della quota opzionale facoltativa sono definite dalla rispettiva intendente scolastica o dal rispettivo intendente scolastico.
6. La valutazione periodica e finale del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e del comportamento avvengono mediante giudizio sintetico.