1. La valutazione delle alunne e degli alunni ha carattere prevalentemente formativo e proattivo. Persegue l'obiettivo, accertando le competenze acquisite ma anche le carenze formative, di promuovere la capacità di autovalutazione delle alunne e degli alunni, di migliorarne i livelli formativi e di competenza, al fine di documentare lo sviluppo dell’identità personale. Ulteriore obiettivo è di confermare e/o modificare l'atteggiamento delle alunne e degli alunni nei confronti dell'apprendimento e di favorirne il successo formativo.
2. Oggetto della valutazione sono i processi formativi, i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni in tutte le discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica previsti dalle indicazioni provinciali, nonché nelle ulteriori attività previste nell'orario annuale personalizzato. Ai fini della valutazione vengono prese in considerazione la quota obbligatoria di base, la quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica e le attività opzionali facoltative. Oggetto della valutazione è anche il livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni nonché il loro comportamento. I processi formativi e i risultati di apprendimento nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola. La scuola può riconoscere esperienze maturate in contesti di formazione informale e non formale, a fronte di opportune forme di certificazione o di documentazione, per la definizione del curriculum dell’alunno e dell’alunna.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali e sociali delle alunne e degli alunni e fa riferimento allo statuto dello studente e della studentessa, a eventuali patti educativi di corresponsabilità e al regolamento interno dell’istituto.