1. Le misure di cui ai commi da 1 a 4 del precedente articolo vengono applicate alle alunne e agli alunni per le quali o per i quali è stato predisposto un percorso educativo individualizzato e personalizzato sulla base di una deliberazione del consiglio di classe secondo le vigenti disposizioni.
2. Per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni con background migratorio, la valutazione nei primi due anni, nei quali le alunne e gli alunni acquisiscono le competenze di base nella lingua d’insegnamento, può avvenire sulla base di un percorso educativo individualizzato e personalizzato con obiettivi differenziati. In tal caso la certificazione delle competenze può essere adattata al percorso educativo individualizzato e personalizzato. Qualora necessario, un percorso educativo individualizzato e personalizzato costituisce, anche decorsi due anni, la base per l’insegnamento e per la valutazione delle alunne e degli alunni con background migratorio.