1. La liquidazione dell’aiuto concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo o un acconto, avviene su presentazione della relativa domanda, contenente una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, effettuati nel rispetto del progetto o del progetto di variante, corredata dalla documentazione di seguito elencata:
a) stato finale o parziale dei lavori eseguiti, redatto da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;
b) fatture quietanziate in caso di acquisto di mobili, arredamento e attrezzature installate in modo fisso per locali in comune;
c) licenza d’uso o dichiarazione di fine lavori;
d) dichiarazione di inizio attività;
e) variante al progetto approvata, se necessaria;
f) polizza d’assicurazione contro gli incendi, che copra almeno le spese ammesse, se queste ultime superano l’importo di euro 25.000,00, nonché la quietanza dell’ultimo pagamento del premio;
g) dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 6, comma 5, nonché di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 3, se previsto.
2. Il beneficiario/La beneficiaria deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, per le quali può essere concesso un contributo in conto capitale, possono essere erogati anche pagamenti parziali per stati di avanzamento dei lavori nella misura massima dell’80 per cento dell’aiuto complessivamente concesso, sempre nel rispetto del cronoprogramma. Trascorso tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, l’aiuto viene revocato.