1. Su proposta fondata dell’insegnante scolari/scolare possono essere obbligati/obbligate da parte del direttore/della direttrice competente anche durante l’anno scolastico di sostenere un esame di controllo commissionale.
2. Membri della commissione per l’esame sono il/la rispettivo/a insegnante, al minimo un ulteriore insegnante ed il direttore/la direttrice.
3. Fine dell’esame di controllo è l’accertamento del livello di studio e di rendimento dello scolaro/della scolara.
4. La valutazione del rendimento avviene in base ai criteri come nell’art. 12.