1. L'agevolazione consiste nella messa a disposizione, a titolo gratuito, ai medici di locali, da parte di comuni o altri enti pubblici, da adibire ad ambulatorio principale.
2. Nel caso in cui non vengano messi a disposizione a titolo gratuito, dal comune o da un altro ente pubblico, locali idonei da adibire ad ambulatorio principale, ai medici di medicina generale viene concesso un contributo per il costo dei locali in locazione o di proprietà utilizzati come ambulatorio principale, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo.
3. Nulla è dovuto nel caso in cui l’ambulatorio medico venga messo a disposizione gratuitamente