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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 6 (Ambito di applicazione)

(1)  Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente titolo tutti i piani e programmi:

  1. che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, per la valutazione e la gestione dell’aria ambiente, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di cui all'allegato A, o
  2. per i quali è necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(2)  Per le modifiche minori di piani e di programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente, a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.

(3)  L'Autorità competente valuta, mediante verifica di assoggettabilità, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

(4)  La Provincia è competente per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia.  3)

(5)  I Comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale nonché delle varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza dei Comuni sono svolti nell’ambito delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli da 7 a 13. 4)

3)
L'art. 6, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e successivamente dall'art. 13, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
4)
L'art. 6, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
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ActionActiond) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
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