(1) Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.
(2) Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.
(3) Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive di cui al comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità procedente.
(4) Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono da includere nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione e di esse si tiene conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.