(1) Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale dei piani o programmi di competenza della Provincia, l’Autorità procedente o il proponente trasmette all’Agenzia un rapporto preliminare contenente:
(2) Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro ai sensi dell’articolo 3.
(3) Sulla base del rapporto preliminare l’Autorità procedente o il proponente entra in consultazione con il Gruppo di lavoro, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
(4) Le consultazioni si concludono entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare.
(5) L'Autorità procedente o il proponente redige il rapporto ambientale sulla base delle consultazioni.