(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA sono pubblicati anche i dati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale per tale tipologia di progetti.".
(2) Dopo il comma 9 dell’articolo 8 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
“10. La Conferenza di servizi decide sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.”
(3) Dopo l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA alla domanda di autorizzazione va altresì allegato lo studio preliminare ambientale previsto dalla normativa in materia di valutazione ambientale per il relativo inoltro all’Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA.".
(4) Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Conferenza di servizi decide altresì sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.”.
(5) La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è cosi sostituita:
"g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); se invece gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, è richiesto il rapporto ambientale preliminare."