(1) La vigilanza sulla corretta esecuzione e sull’esercizio di tutte le opere e le installazioni approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta anche alle Ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 4, comma 1.
(2) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per le opere soggette alla VIA, l'Agenzia procede, a seconda della gravità delle infrazioni, come segue:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- all'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato originario, previo parere del Comitato ambientale. Decorso il termine stabilito senza che il contravventore vi abbia provveduto, l’Agenzia provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Nel caso in cui, su parere del Comitato ambientale, la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente. L'entità del risarcimento è determinata dall'Agenzia, sentite le ripartizioni competenti nelle materie di cui all'Art. 4, comma 1.
(3) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, per installazioni soggette ad AIA, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui al Titolo III/bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, l'Agenzia procede, secondo la gravità delle infrazioni, nei seguenti modi:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’Agenzia ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di immediato pericolo o un danno per l’ambiente o per la salute umana, o in caso di reiterate violazioni;
- alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, su parere della Conferenza di servizi, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- alla chiusura dell’installazione, nel caso di esercizio in assenza di autorizzazione.
(4) In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, l’Agenzia ne dà comunicazione al sindaco/alla sindaca ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.