(1) Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Agenzia e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l’Agenzia.
(2) In esito alle informative di cui al comma 1, l’Agenzia può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'Autorità stessa, anche su proposta delle amministrazioni territorialmente competenti in materia ambientale, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.