(1) Il gestore comunica all'Agenzia le progettate modifiche all'impianto. Ove lo ritenga necessario, l'Agenzia aggiorna l'AIA o le relative condizioni in conformità con la determinazione della Conferenza di servizi. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
(2) Se l’Agenzia rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, per consentirgli di presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni.
(3) Il gestore informa inoltre l’Agenzia in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante o in materia urbanistica o di edilizia. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’AIA.
(4) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Agenzia, anche nelle forme della autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA.