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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 36 (Ispezioni delle installazioni soggette  ad autorizzazione integrata ambientale)

(1)  In sede di ispezioni periodiche delle installazioni soggette ad AIA, l’Agenzia accerta, secondo quanto previsto nell’autorizzazione e nel programma d’ispezione di cui all’articolo 35, comma 2, quanto segue:

  1. il rispetto delle condizioni poste dall'AIA;
  2. la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  3. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato regolarmente l'Agenzia e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, abbia dato tempestiva comunicazione alla stessa sui risultati scaturiti dal controllo delle emissioni del proprio impianto.

(2)  Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, l'Agenzia può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente titolo; i relativi oneri sono a carico della Provincia.

(3)  Al fine di consentire le attività di cui ai commi 1 e 2, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente titolo.

(4)  La relazione sull’esito dei controlli e delle ispezioni da parte dei funzionari a ciò autorizzati dalla normativa statale e provinciale è trasmessa entro due mesi dalla visita in loco all'Agenzia e al gestore; nella relazione sono indicate le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e le proposte di misure da adottare.

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