(1) L'AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione nonché l'obbligo di comunicare all’Agenzia periodicamente, e almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni prescritte dall’autorizzazione.
(2) Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.