(1) Nel caso di progetti soggetti a VIA relativi a installazioni soggette ad AIA si applica la procedura di VIA di cui agli articoli da 17 a 22, integrandola con le disposizioni previste dal presente articolo.
(2) La domanda congiunta di VIA e AIA deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 17 e 27.
(3) L’avviso di pubblicazione di cui all’articolo 18, comma 2, deve altresì contenere l’indicazione che il progetto è relativo a un’installazione soggetta ad AIA, nonché le informazioni di cui all’Art. 28, comma 4.
(4) L’Agenzia rilascia l’AIA conformemente alla decisione sulla VIA, entro 30 giorni dalla decisione sulla VIA.
(5) Per il collaudo tecnico ambientale di installazioni soggette ad AIA, che sono altresì assoggettate a VIA, si applica la procedura di collaudo di cui all’articolo 31 prevista per le installazioni soggette ad AIA.