(1) La domanda di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale va presentata all'Agenzia.
(2) Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’Agenzia comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata.
(3) Qualora la domanda risulti incompleta, l’Agenzia richiede apposite integrazioni, indicando un termine non superiore a 90 giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se il proponente non deposita entro il termine indicato la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa.
(4) Entro il termine di 15 giorni dall’avvio del procedimento, salvo quanto previsto al comma 3, l’Agenzia pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, specificando che è possibile prendere visione degli atti presso l’Agenzia stessa e trasmettere osservazioni entro il termine di cui al comma 6. Tali forme di pubblicità sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento in caso di pluralità di destinatari di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Per le installazioni soggette anche a VIA è prevista un’unica pubblicazione.
(5) I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Agenzia per la consultazione da parte del pubblico.
(6) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare all'Agenzia osservazioni in forma scritta sulla domanda.
(7) Entro il termine di cui al comma 6, il sindaco/la sindaca del Comune ove è ubicata l’installazione comunica all’Agenzia eventuali prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(8) L’Agenzia convoca la Conferenza di servizi. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche, alla Conferenza di servizi è invitato/a un/a rappresentante della rispettiva Autorità competente, al fine di armonizzare le prescrizioni e concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione. La Conferenza di servizi esprime il proprio parere sulla domanda di AIA entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, salvi i casi di sospensione dei termini di cui al comma 3.
(9) L'Agenzia rilascia entro 30 giorni l'AIA in conformità al parere della Conferenza di servizi.
(10) L'AIA rilasciata ai sensi del presente titolo sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
- autorizzazione allo scarico;
- autorizzazione per impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compresi l'autosmaltimento e il recupero dei propri rifiuti, nonché lo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.