(1) Secondo le disposizioni del presente titolo sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/CE non ricadenti nella competenza dello Stato nonché le modifiche sostanziali delle stesse.
(2) L’AIA è rilasciata senza oneri a carico del gestore, ad eccezione dell’imposta di bollo, in base alla procedura prevista negli articoli seguenti.