(1) L’Autorità responsabile dell’istruttoria della valutazione ambientale stabilisce i formati delle richieste di valutazione e della documentazione e le modalità di presentazione.
(2) Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito dei procedimenti di seguito disciplinati, l'Autorità competente per il rilascio della valutazione ambientale (Autorità competente) può concludere accordi con il proponente o l'Autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate, per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune in un’ottica di semplificazione e di maggiore efficacia dei procedimenti.
(3) Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'Autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale, allo studio di impatto ambientale o al rapporto integrato ambientale. L'Autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'Autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Nel caso che la richiesta sia accolta, il proponente allega una specifica descrizione che possa essere pubblicata delle caratteristiche delle parti non rese pubbliche.