(1) Il bilancio di esercizio, redatto dal responsabile amministrativo/dalla responsabile amministrativa con riferimento all’anno solare, è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.
(2) Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell’esercizio e il risultato di esercizio dell’istituzione scolastica nel periodo amministrativo considerato ed è redatto ai sensi dell’Art. 2425 del codice civile.
(3) Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di riferimento e mira a rappresentarne la situazione patrimoniale e finanziaria ed è redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.
(4) La nota integrativa fornisce le informazioni atte a far comprendere e valutare, in modo chiaro, veritiero e corretto, i dati di bilancio in ordine alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica.
(5) Per le istituzioni scolastiche a carattere statale, almeno 30 giorni prima della convocazione della seduta del Consiglio per l’approvazione del bilancio di esercizio, il/la dirigente sottopone quest’ultimo all’esame del nucleo di controllo, unitamente ad una relazione, redatta dal/dalla dirigente di concerto con il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa; tale relazione illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione a quanto contenuto nel piano. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del nucleo di controllo, è approvato dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ed entro il 15 maggio è trasmesso, unitamente a tutti gli allegati e alla relazione del nucleo di controllo, all’Intendente scolastico/scolastica competente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
(6) Per le istituzioni scolastiche provinciali, almeno 30 giorni prima della trasmissione del bilancio di esercizio all’area o ripartizione competente, il/la dirigente sottopone quest’ultimo all’esame del nucleo di controllo, unitamente ad una relazione, redatta dal/dalla dirigente di concerto con il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa; tale relazione illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione a quanto contenuto nel piano. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del nucleo di controllo, è trasmesso all’area o ripartizione competente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ed è approvato dal direttore/dalla direttrice d’area o di ripartizione competente entro il 15 maggio.
(7) Qualora il parere del nucleo di controllo fosse sfavorevole, il bilancio di esercizio con tutti i suoi allegati viene prontamente inviato all’Intendente scolastico/scolastica competente ovvero al direttore/alla direttrice d’area o di ripartizione competente. Il Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale, l’area o ripartizione competente per le istituzioni scolastiche provinciali possono approvare il bilancio di esercizio anche nel caso in cui il parere del nucleo di controllo fosse sfavorevole.
(8) Nel caso in cui il Consiglio, per le istituzioni scolastiche a carattere statale, non deliberi l’approvazione del bilancio di esercizio entro il termine del 30 aprile, il/la dirigente ne dà comunicazione al nucleo di controllo e all’Intendente scolastico/scolastica competente, che può nominare un commissario/una commissaria ad acta per il relativo adempimento.
(9) Il bilancio di esercizio deve essere pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica, come previsto dalle disposizioni sulla trasparenza.
(10) Il bilancio di esercizio delle istituzioni scolastiche a carattere statale, corredato di tutti gli allegati, deve essere accessibile all’Intendenza scolastica competente attraverso l’applicativo contabile.