(1) Nei casi di scioglimento dei Consigli delle istituzioni scolastiche a carattere statale e nel caso dell’istituzione di nuove istituzioni scolastiche, fino a quando i nuovi Consigli non siano insediati, l’Intendente scolastico/scolastica competente nomina un commissario straordinario/una commissaria straordinaria per l’amministrazione straordinaria.
(2) In caso di istituzione di nuove istituzioni scolastiche provinciali, il direttore/la direttrice d’area o di ripartizione competente nomina, per il tempo necessario, un commissario straordinario/una commissaria straordinaria per l’approvazione del budget, delle variazioni di budget e per l’approvazione del bilancio di esercizio.
(3) Al commissario straordinario/Alla commissaria straordinaria spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale.
(4) Al commissario straordinario/Alla commissaria straordinaria per le istituzioni scolastiche a carattere statale spettano le attribuzioni del Consiglio.
(5) In caso di soppressione di istituzioni scolastiche, l’Intendente scolastico/scolastica competente ovvero il direttore/la direttrice d’area o di ripartizione competente nomina un commissario/una commissaria di liquidazione per il compimento dei provvedimenti finali necessari.