(1) Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione e il funzionamento della Commissione tecnico scientifica provinciale per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, di seguito denominata Commissione, e determina i criteri per la valutazione di tali esperienze in attuazione dell’articolo 46/ter della legge provinciale 7 marzo 2001, n. 7, e in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.
(1) La Commissione è composta da:
(2) Le funzioni di segreteria sono svolte da una o un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(3) Per ogni componente è nominato un membro supplente.
(4) La composizione della Commissione deve in ogni caso adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione e alle disposizioni provinciali vigenti in materia di parificazione fra donne e uomini.
(5) I componenti della Commissione e i membri supplenti sono nominati dall’Assessora o dall’Assessore competente in materia di sanità.
(6) La Commissione dura in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta per ulteriori tre anni.
(7) Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Commissione, la procedura di ricostituzione della stessa è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
(1) La Commissione valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale acquisiti all’estero secondo i criteri di cui all’articolo 4.
(2) Ai componenti della Commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.
(1) Nella valutazione delle esperienze formative manageriali estere la Commissione tiene conto dei seguenti criteri minimi:
(1) Entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della relativa documentazione attestante i contenuti e le ore di formazione da parte dell’Ufficio Ordinamento sanitario, la Commissione valuta la corrispondenza dell’attestato ai criteri minimi di cui all’articolo 4. L’attestato di riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere è rilasciato dall’Assessora o dall’Assessore competente in materia di sanità.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.