(1) La Provincia è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all’associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche per le spese sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountain bike aperti al pubblico, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Provincia può anche stipulare direttamente dette polizze.
(2) La Provincia è autorizzata inoltre a concedere all’associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche ulteriori agevolazioni ai sensi dell’Art. 13.