(1) Il collegio dei presidenti è composto da tutti i presidenti e le presidenti delle organizzazioni turistiche della rispettiva sede distaccata dell’IDM. Il/La presidente di ciascuna organizzazione turistica può anche designare un membro del consiglio direttivo o del consiglio d’amministrazione a presenziare nel collegio dei presidenti in qualità di rappresentante.
(2) I membri del collegio dei presidenti eleggono al loro interno il/la presidente e il suo sostituto/la sua sostituta.
(3) Ogni membro del collegio dei presidenti dispone di una quota di voti calcolata in base alla media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).
(4) Il collegio dei presidenti svolge i seguenti compiti:
(5) Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all’anno con il/la manager della sede distaccata dell’IDM. 6)
(6) Il/la presidente del collegio dei presidenti è membro del comitato per il marketing dell’IDM. 7)