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Delibera 29 agosto 2017, n. 952
Ricostituzione del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e approvazione del regolamento interno - art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche

Allegato A

...omissis...

Allegato B

Regolamento interno del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento interno disciplina le modalità di funzionamento del comitato provinciale per la programmazione sanitaria, in seguito denominato brevemente comitato, ai sensi dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Articolo 2
Convocazione alle sedute

1. Il comitato è convocato dalla/dal presidente o dalla sua sostituta/dal suo sostituto e si riunisce in via ordinaria.

Articolo 3
Luogo e orario delle sedute

1. Il comitato si riunisce presso la Ripartizione Salute a Bolzano.

2. Di norma il comitato si riunisce mensilmente nei giorni previsti dal calendario delle sedute. La/Il presidente fissa il calendario annualmente.

Articolo 4
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute è predisposto dalla segreteria del comitato sulla base degli oggetti proposti attraverso gli uffici competenti della Ripartizione Salute.

2. L’ordine del giorno e la documentazione necessaria alla conoscenza e alla formulazione di pareri sugli oggetti devono essere inviati dalla segreteria assieme all’invito, di norma una settimana prima della seduta. In casi eccezionali può essere predisposto un ordine del giorno aggiuntivo, inviato anche il giorno prima della seduta.

Articolo 5
Assenza

1. La/Il componente che è impossibilitata/o a partecipare ad una seduta deve informare la segreteria il giorno prima e al più tardi prima dell’inizio della stessa, risultando altrimenti assente non giustificata/o. La/Il componente assente ingiustificatamente per successive tre volte può essere sostituita/o su proposta della/del presidente.

Articolo 6
Direzione dei lavori

1. La/Il presidente dirige l’attività del comitato e assicura la regolarità delle sedute e dei pareri.

2. In caso di assenso o impedimento, la/il presidente è sostituita/o dalla/dal vice presidente o, in difetto, rispettivamente da altra/o componente dalla/dal medesima/o designata/o, anche di volta in volta, o dalla/dal componente più anziana/o.

Articolo 7
Partecipazione alle sedute

1. Le sedute del comitato non sono pubbliche. È in facoltà della/del presidente di far partecipare alle sedute esperte/i o impiegate/i, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sugli oggetti.
Dette persone devono allontanarsi dalla sala sedute al momento della discussione e della votazione.

2. Alle sedute assiste la segretaria/il segretario del comitato che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituita/o da una/un dipendente, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designata/o dalla/dal presidente.

Articolo 8
Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del comitato.

Articolo 9
Svolgimento delle sedute

1. Gli oggetti sono trattati secondo l’ordine risultante dall’ordine del giorno. La/Il presidente può modificare tale ordine.

2. Ciascun/a componente può chiedere motivatamente il rinvio della trattazione di un oggetto compreso nell’ordine del giorno. Sul rinvio decide la/il presidente.

3. Gli oggetti, la cui trattazione è stata rinviata, sono iscritti, d’ufficio, all’ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 10
Oggetti non compresi nell’ordine del giorno

1. Nessun oggetto può essere sottoposto al parere del comitato, se non è stato compreso nell’ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se la relativa documentazione non è stata resa accessibile per tempo ai componenti del comitato.

2. Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà della/del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del comitato, di sottoporre al parere dell’organo, seduta stante, oggetti non inseriti all’ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell’oggetto sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.

Articolo 11
Votazione

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

2. Il parere espresso della maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione si intende favorevole. Le/I componenti che si assentano dall’aula per incompatibilità e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

4. Terminate le votazioni, la/il presidente ne accerta e proclama l’esito.

5. Nel processo verbale viene fatta menzione dell’esito, con indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari, nonché delle astensioni.

Articolo 12
Incompatibilità

1. Le/I componenti del comitato devono astenersi dal prendere parte alla formulazione dei pareri:

a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso la Provincia o i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;

b) quando si tratta d’interesse proprio, o d’interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;

c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;

d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell’affare in trattazione;

e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;

f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un’associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente del comitato può chiedere al presidente l’autorizzazione ad astenersi.

3. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala sedute durante l’intera trattazione dell’affare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario del comitato.

Articolo 13
Verbalizzazione

1. I processi verbali delle sedute sono redatti a cura della segretaria/del segretario. Nei processi verbali sono indicati il luogo e la data della seduta, il nominativo della/del presidente e quelli dei componenti presenti e assenti, i punti principali della discussione nonché i voti espressi e le astensioni.

2. I processi verbali delle sedute sono sottoscritti dalla/dal presidente e dalla segretaria/dal segretario. I processi verbali, redatti dalla segretaria/dal segretario e sottoscritti dalla/dal presidente, non necessitano di ulteriore approvazione.

3. Il processo verbale viene inviato ai componenti, di norma, con la convocazione alla prossima seduta; l’originale viene inserito nella relativa raccolta.

4. È in facoltà di ciascun componente di richiedere, all’inizio della seduta, eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta precedente, che vengono apportate al verbale dalla segretaria/dal segretario, previa approvazione da parte della/del presidente.

 

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