1. Nessun oggetto può essere sottoposto al parere del comitato, se non è stato compreso nell’ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se la relativa documentazione non è stata resa accessibile per tempo ai componenti del comitato.
2. Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà della/del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del comitato, di sottoporre al parere dell’organo, seduta stante, oggetti non inseriti all’ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell’oggetto sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.