1. L’Ufficio provinciale Frutti-viticoltura verifica l’ammissibilità della domanda, la regolare presentazione della stessa, nonché la veridicità dei dati indicati, dei documenti allegati e delle dichiarazioni rese. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1, comma 2, e che sussistano tutti i requisiti previsti per la concessione e liquidazione dell’aiuto stesso.
2. Nel corso dell’istruttoria delle domande presentate vengono eseguiti tutti i controlli amministrativi e viene redatto il relativo verbale di accertamento.
3. Se l’esito della verifica è positivo, l’ufficio dispone la liquidazione dell’aiuto.
4. Se durante il controllo di cui ai commi 1 e 2 venisse accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto, la domanda è archiviata.