(1) La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell’elenco è nominata dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute.
(2) La commissione è composta da un numero dispari di membri, almeno tre, che devono essere esperti indipendenti e distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.
(3) I commissari rimangono in carica per tre anni. L’incarico è rinnovabile per una sola volta. Per ciascun componente delle commissioni viene nominato un membro supplente.
(4) I componenti delle commissioni non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le candidate/i candidati.