(1) L’avviso riguardante la procedura di iscrizione è approvato dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute e pubblicato permanentemente sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Le domande di iscrizione devono essere presentate con le modalità previste dall’avviso. 5)
(3) Qualora nell’elenco provinciale degli idonei di cui all’articolo 6 risulti un numero di persone inferiore a dodici, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Salute ha facoltà di indire una procedura di selezione al fine di garantire che la nomina avvenga sulla base di una rosa di idonee e idonei composta da almeno tre persone. 6)