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Delibera 25 luglio 2017, n. 823
Criteri per la concessione di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

Articolo 1
Oggetto degli aiuti

1. I presenti criteri disciplinano ‒ ai sensi dell'articolo 5/quater, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche ‒ le modalità di concessione di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche – le modalità di concessione di aiuti per azioni promozionali.

2. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato in GU L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. Gli aiuti soddisfano inoltre le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole e le loro associazioni con sede operativa sul territorio provinciale.

2. Beneficiari finali degli aiuti di cui ai presenti criteri sono le microimprese, le piccole e le medie imprese attive nella produzione agricola primaria, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di organizzazioni destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. Non possono beneficiare delle presenti agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 3
Spese ammissibili

1. Gli aiuti possono essere concessi per sostenere i seguenti costi:

a) per attività di ricerche di mercato, per l’ideazione e la progettazione di un prodotto e per la predisposizione delle domande di riconoscimento e di modifica dei regimi di qualità;

b) per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni: spese di iscrizione, spese di viaggio e per il trasporto di animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento, spese per affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 euro per premio e vincitore;

c) per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli: spese per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, spese per siti web e annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano la medesima possibilità di figurare nelle pubblicazioni, spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità, prodotti agricoli generici e sui loro benefici nutrizionali.

Articolo 4
Presupposti

1. I costi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono ammessi agli aiuti, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2, 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Le pubblicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sono ammissibili se non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;

b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

3. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali e devono essere accessibili a tutte le imprese operanti sul territorio provinciale che ne abbiano i requisiti, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa sull'IVA.

5. I premi simbolici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili se versati al prestatore delle azioni promozionali e se il premio è stato effettivamente consegnato nonché su presentazione di una prova della consegna.

6. Sono ammissibili le azioni promozionali effettuate da associazioni e organizzazioni di produttori, se la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

Articolo 5
Condizioni per l’adesione

1. Gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014, sono finalizzati all’adesione:

- ai regimi di qualità disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”;

- ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

- particolari metodi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

c) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

Articolo 6
Tipologia e ammontare dell’aiuto

1. Per le iniziative di cui all’articolo 3 viene concesso un contributo a fondo perduto.

2. L’aiuto può ammontare fino al 100% dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell’articolo 3.

3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non vi sia la disponibilità di fondi necessari per concedere alle organizzazioni aiuti nella misura massima di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione, fatta salva la possibilità d’integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi nell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 7
Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa per le attività previste, possono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Le domande di aiuto devono contenere le seguenti informazioni:

a) il nome e le dimensioni dell’impresa;

b) la descrizione delle attività, comprese le date di inizio e fine;

c) l’ubicazione delle attività;

d) un elenco dei costi ammissibili;

e) la tipologia degli aiuti e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

2. In casi eccezionali e motivati le domande possono essere presentate anche dopo il termine di cui al comma 1.

3. L’ufficio provinciale competente della Ripartizione provinciale Agricoltura procede alla verifica dell’ammissibilità delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.

Articolo 8
Anticipo e liquidazione dell’aiuto

1. Le organizzazioni richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell’ammontare dell’aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.

2. Per la liquidazione dell’aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, è necessario presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento.

Articolo 9
Revoca

1. Se è stato erogato un anticipo e se dalla documentazione di spesa definitiva presentata risulta che le spese effettivamente sostenute sono minori rispetto a quelle ammesse al finanziamento, assunte come base di calcolo dell’anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di aiuto indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali.

2. Se in sede di liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto si accertasse la mancanza dei presupposti per la relativa concessione, al beneficiario viene revocato l’intero aiuto; qualora l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 10
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell’Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. Nel caso in cui siano accertate irregolarità, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 11
Divieto di cumulo

1. Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili, in parte o del tutto, con altri aiuti esentati e aiuti “de minimis”, né con altre misure di sostegno dell’Unione, se con detto cumulo si supera l’intensità massima o l’importo massimo dell’aiuto, come previsto dal regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 12
Efficacia e validità

1. Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione europea avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri è valido fino al 31 dicembre 2020.

 

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