1. Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa per le attività previste, possono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Le domande di aiuto devono contenere le seguenti informazioni:
a) il nome e le dimensioni dell’impresa;
b) la descrizione delle attività, comprese le date di inizio e fine;
c) l’ubicazione delle attività;
d) un elenco dei costi ammissibili;
e) la tipologia degli aiuti e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
2. In casi eccezionali e motivati le domande possono essere presentate anche dopo il termine di cui al comma 1.
3. L’ufficio provinciale competente della Ripartizione provinciale Agricoltura procede alla verifica dell’ammissibilità delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.