Si premette quanto segue:
1. Ai sensi dell’articolo 40-bis della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n.13, e della deliberazione della Giunta provinciale del 26.07.2016 n. 835, il calcolo della situazione economica nel settore dell’edilizia abitativa agevolata avviene, per le domande presentate dal 01.01.2017, in base al rilevamento unificato di reddito e patrimonio - DURP.
Nel settore dell’edilizia sociale l’applicazione della DURP non è ancora entrata in vigore.
2. Ai sensi dell'articolo 58, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la Giunta provinciale ha provveduto con deliberazione del 20.12.2016, n. 1415, ad adeguare i limiti di reddito e le relative quote di detrazione per il solo settore dell’edilizia sociale. L’adeguamento, relativo ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2016, è stato disposto considerando la variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) da settembre 2015 a settembre 2016 pari allo 0,5 per cento.
3. Ai fini dell’assegnazione di alloggi a particolari categorie sociali di cui all’articolo 22 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n.13, della verifica del superamento della terza fascia di reddito di cui all’articolo 110, comma 1, lettera f della medesima legge, dell’assegnazione e locazione degli alloggi destinati al “ceto medio” di cui all’articolo 90 della medesima legge, nonché ai fini della determinazione del canone di locazione di alloggi sociali ai sensi dell’articolo 10 del decreto del presidente della giunta provinciale del 15 settembre 1999, n. 51 occorre procedere anche all'adeguamento dei limiti di reddito delle fasce di reddito previste dall’articolo 58.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale del 17.11.2015, n. 1317, le sopra citate fasce di reddito sono state aumentate come segue:
a) prima fascia di reddito Euro 22.500,00;
b) seconda fascia di reddito Euro 30.500,00;
c) terza fascia di reddito Euro 36.500,00;
d) quarta fascia di reddito Euro 43.800,00;
e) quinta fascia di reddito Euro 56.400,00.;
5. Inoltre per l’assegnazione di alloggi destinati al ceto medio devono essere adeguate le singole fasce per l’aggiudicazione dei relativi punti per le condizioni economiche.
6. In occasione della determinazione dei singoli limiti di reddito e delle quote di detrazione gli importi sono arrotondati per eccesso o per difetto al centinaio di euro superiore o inferiore.
Ciò premesso ed ai sensi delle disposizioni dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
la GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
d e l i b e r a :
1. Ai fini dell’edilizia sociale, i limiti di reddito di cui all'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per l’ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l’acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono fissati nel modo seguente:
a) Prima fascia di reddito Euro 22.600,00;
b) Seconda fascia di reddito Euro 30.700,00;
c) Terza fascia di reddito Euro 36.700,00;
d) Quarta fascia di reddito Euro 44.000,00;
e) Quinta fascia di reddito Euro 56.700,00.
2. Ai fini dell’edilizia sociale alle fasce di reddito di cui sopra è attribuito il seguente punteggio:
a) Punti 10 per un reddito fino a Euro 22.600,00;
b) Punti 9 per un reddito da Euro 22.600,01 a Euro 25.300,00;
c) Punti 8 per un reddito da Euro 25.300,01 a Euro 28.000,00;
d) Punti 7 per un reddito da Euro 28.000,01 a Euro 30.700,00;
e) Punti 6 per un reddito da Euro 30.700,01 a Euro 33.600,00;
f) Punti 5 per un reddito da Euro 33.600,01 a Euro 36.700,00;
g) Punti 4 per un reddito da Euro 36.700,01 a Euro 40.300,00;
h) Punti 3 per un reddito da Euro 40.300,01 a Euro 44.000,00;
i) Punti 2 per un reddito da Euro 44.000,01 a Euro 50.200,00;
l) Punto 1 per un reddito da Euro 50.200,01 a Euro 56.700,00.
3. Gli importi di cui sopra si applicano ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2016.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.