(1) Il Comitato è composto da:
- tre medici ospedalieri;
- un medico di medicina generale;
- una rappresentante o un rappresentante delle istituzioni per anziane e anziani;
- una psicologa o uno psicologo;
- un’infermiera o un infermiere;
- due esperte o due esperti in materia di bioetica;
- un’esperta o un esperto in materia di bioetica specialista in teologia;
- una rappresentante o un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del Servizio sanitario provinciale;
- una giurista o un giurista.
(2) La composizione del Comitato deve in ogni caso adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione e alle disposizione provinciali vigenti in materia di parificazione fra donne e uomini.
(3) La Giunta provinciale nomina la o il presidente, la o il vicepresidente e i componenti. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), sono nominati su proposta dei rispettivi ordini, collegi professionali o delle autorità competenti. I membri di cui al comma 1, lettere f), g), i) sono nominati dalla Giunta provinciale sulla base di comprovate esperienze e specifiche conoscenze nelle materie di competenza del Comitato o nel campo della tutela degli interessi dell'utenza.
(4) Il Comitato disciplina con proprio regolamento i compiti in dettaglio, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e le regole di comportamento dei suoi componenti, fatte salve le norme provinciali sugli organi collegiali. Le funzioni di segreteria sono svolte da una dipendente o un dipendente dell’Ufficio Ordinamento sanitario di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.