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i) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 261)
Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all’assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel numero straordinario 5 del B.U. 9 agosto 2017, n. 32.

Art. 1 

(1) Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.”

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“1. Ogni qual volta la decisione comporti la valutazione di circostanze particolari inerenti la prestazione, l’operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, che decide in merito all’attribuzione dei vantaggi economici.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“7. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.”

Art. 3

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Il comitato tecnico di cui all’articolo 8, d’intesa con l’ente competente per l’integrazione della tariffa, può derogare ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui dall’applicazione degli stessi derivi un impegno finanziario troppo oneroso per il donatario.”

Art. 4

(1) Il comma 5 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere che la prestazione stessa sia erogata a rate.”

Art. 5

(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) le persone e le famiglie:

1) che hanno un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su un’unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano oppure che hanno donato un tale diritto negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, eccetto le donazioni a favore del coniuge e quelle che da contratto risultano espressamente rimuneratorie;

2) i cui parenti di primo grado – in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – hanno un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela o affinità con il proprietario o l’usufruttuario o con un rapporto di parentela o affinità oltre il terzo grado con gli stessi;”

(2) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“f) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano il canone di locazione, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. In caso di mancata attivazione in tal senso o di interruzione degli impegni presi è causa di esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dall’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito;”

(3) La lettera d) del comma 5 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano le spese accessorie, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. In caso di mancata attivazione in tal senso o di interruzione degli impegni presi è causa di esclusione dal contributo per un periodo di tre anni, dall’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito.”

Art. 6

(1) L’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21  (Assegno per le spese personali)

1. La prestazione “assegno per le spese personali” è concessa a persone o famiglie ospitate presso servizi sociali o sanitari residenziali pubblici o convenzionati, anche fuori provincia, e che non sono in grado di far fronte in modo adeguato a tali spese con il proprio reddito o patrimonio. Essa è inoltre concessa alle persone senza dimora come definite dalla ripartizione competente in materia di politiche sociali.

2. L’importo della prestazione per i singoli servizi è stabilito sulla base della percentuale di fabbisogno fissata annualmente dalla Giunta Provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

3. La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente corrispondente alla percentuale di cui al comma 2.

4. Nel caso di servizi aventi sede fuori provincia, la domanda deve essere corredata di specifico parere favorevole alla concessione, rilasciato dal servizio inviante e dal responsabile della struttura.

5. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è erogata mensilmente. Se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere l’erogazione rateale. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.

6. La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono, dagli enti gestori delle strutture in cui sono accolte, un importo corrispondente per la medesima finalità.

7. La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono la prestazione di cui all’articolo 19.”

Art. 7

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 5:

“5. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”

Art. 8

(1) L’ultima frase del comma 8 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:

“Per le forme di accompagnamento e trasporto alternative, la proposta dell’operatore è sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.”

(2) Dopo il comma 14 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma 15:

“15. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”

Art. 9

(1) Dopo il comma 10 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 11:

“11. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”

Art. 10

(1) Dopo il comma 9 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 10:

“10. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”

Art. 11

(1) Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Alle persone che hanno un familiare con disabilità permanente è concesso un contributo per l’adattamento dei veicoli. Per “familiare” ai sensi del presente articolo si intende un componente del nucleo familiare di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato.”

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:

“7. La Giunta può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”

Art. 12

(1) Il comma 5 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed erogata dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 6:

“6. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.”

Art. 13

(1) L’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Articolo 32 (Continuità della vita familiare e domestica e autonomia abitativa)

1. Alle persone singole o alle famiglie è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, con le seguenti finalità:

  1. promozione dell’autonomia abitativa;
  2. sostegno nella gestione domestica per nuclei familiari con minori o per persone non autosufficienti, anche al fine di evitare l’accoglienza in servizi residenziali.

2. Hanno diritto alla prestazione le persone e le famiglie:

  1. che non sono in grado gestire in modo autonomo la vita familiare e domestica;
  2. per le quali l’intervento dell’assistenza domiciliare del distretto sociale o di altro servizio con analoghe finalità non è risolutivo del bisogno;
  3. che non sono beneficiarie dell’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, o dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono concorrere contestualmente.

4. Per la finalità di cui al comma 1, lettera a), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono concorrere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

  1. la persona o la famiglia è seguita dai servizi sociali, all’interno di un progetto di autonomia abitativa, con la prestazione dell’accompagnamento socio-pedagogico abitativo;
  2. la persona o la famiglia vive in un alloggio singolo o collettivo al di fuori del nucleo familiare d’origine;
  3. una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto di lavoro.

5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono concorrere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

  1. i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;
  2. una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, si può prescindere dal requisito che la persona che presta aiuto sia estranea al nucleo familiare.

6. La concessione della prestazione è subordinata al parere dell'operatore che segue l'utente e il suo nucleo familiare, nonché, per le finalità di cui al comma 1, lettera a), dell’operatore del distretto sociale che segue il progetto di autonomia abitativa. La concessione della prestazione avviene con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.

7. Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,2. La prestazione è concessa nella misura massima del 2,5 per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 25 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,2.

8. Per la concessione della prestazione con le finalità di cui al comma 1, lettera b), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 4,5. La prestazione è concessa nella misura massima del 2,5 per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

9. La prestazione è concessa per un massimo di dodici mesi ed erogata mensilmente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l’assistenza.

10. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.”

Art. 14

(1) Il comma 3 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’eccedenza” di cui alla colonna “Utente” dell’allegato D) trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto.”

Art. 15

(1) Il comma 1 dell’articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all’utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario troppo oneroso, il comitato tecnico di cui all’articolo 8, con decisione motivata, può ridurre la suddetta partecipazione fino ad un massimo della metà.”

Art. 16

(1) Il punto 1/bis dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello

1/bis.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d/bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;
  4. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi.”

(2) Il punto 2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Valutazione del patrimonio nel primo livello

2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascuno dei suoi componenti ed è valutato nella misura del 20 per cento.”

(3) Il punto 5.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“5.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d/bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi.”

(4) Il punto 6 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Riferimenti temporali per le entrate nette del secondo livello

6.1 Le entrate nette considerate per il secondo livello sono quelle risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di secondo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 6 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il secondo livello.

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Gli importi della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento a un reddito annuale sono ripartiti sui dodici mesi.

6.3 Se dal raffronto di cui al punto 6.2 risulta una diminuzione pari o superiore al 30 per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”

(5) La lettera b) del punto 7.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento.”

(6) Dopo il punto 7.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è inserito il seguente punto 7.3/bis:

“7.3/bis Nella fattispecie di cui al punto 7.3, il valore del patrimonio immobiliare esente eccedente rispetto al valore complessivo di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è attribuito all’utente in caso di nucleo familiare ristretto formato dal solo utente; negli altri casi è attribuito a uno degli altri componenti del nucleo familiare.”

(7) Il punto 10.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) e d/bis) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo cui si riferiscono:

  1. le spese mediche fiscalmente detraibili al lordo della franchigia, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
  4. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi.”

(8) Il punto 10.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“10.3 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 19 (“reddito minimo di inserimento”), 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) e 22 (“prestazione specifica”) non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b), c) e d), e al punto 10.2, lettera a). L’importo di cui al punto 10.2, lettera c), è deducibile esclusivamente per la prestazione di cui all’articolo 20.”

(9) Il punto 11 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. Riferimenti temporali per le entrate nette del terzo livello

11.1 Le entrate nette considerate per il terzo livello sono quelle risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una variazione delle entrate nette in misura pari o superiore al dieci per cento. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 11 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1, si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi.

11.3 Se dal raffronto di cui al punto 11.2 risulta una variazione pari o superiore al dieci per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda di reddito minimo di inserimento, percepiscono già tale prestazione, si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.

11.5 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all’articolo 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”

(10) Il punto 12.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“12.2 In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:

“a) il patrimonio è considerato secondo quanto previsto al punto 13.1 e con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello di presentazione della domanda di prestazione;

b) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;

c) dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 2.000,00. Per la prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie") la franchigia ammonta a euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento.”

(11) Dopo il punto 13.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 13.2:

“13.2 La situazione economica dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, privi dei requisiti di cui all’articolo 17 del presente regolamento, è inclusa nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare convivente.”

Art. 17 

(1) L’allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato 1 al presente regolamento.

Art. 18 (Abrogazioni)

(1) Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è abrogato.

(2) Il comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è abrogato.

Art. 19 (Entrata in vigore)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11, all’articolo 16 commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 e all’articolo 18 si applicano a tutte le domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2017.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 15, all’articolo 16 commi 4, 9 e 11 e all’articolo 17 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato 1 (articolo 17)  / Anlage 1 (Artikel 17)

Anlage D (Artikel 41) / Allegato D (articolo 41)

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Nutzer

Utente

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucelo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkom­mensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Seniorenwohnheim

Residenza per anziani

 

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Senioren

Accompagnamento abitativo per anziani

 

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Betreutes Wohnen für Senioren

Assistenza abitativa per anziani

 

1

80

1,5

80

1,5

30

Wohnheim für Menschen mit Behinderungen*

Residenza per persone con disabilità*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Heim für Menschen mit Behinderungen*

Istituto per persone con disabilità*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Mahlzeit

Comunità alloggio per persone con disabilità senza vitto

 

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – mit Mahlzeit*

Comunità alloggio per persone con disabilità con vitto*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen – ohne Mahlzeit

Comunità alloggio per malati psichici senza vitto

 

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen – mit Mahlzeit*

Comunità alloggio per malati psichici con vitto*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankung – ohne Mahlzeit

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza senza vitto

 

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankung – mit Mahlzeit*

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza con vitto*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft/polivalente Zielgruppe** – ohne Mahlzeit

Comunità alloggio/target polivalenti** senza vitto

 

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft/ polivalente Zielgruppe** – mit Mahlzeit*

Comunità alloggio/target polivalenti** con vitto*

 

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Trainingswohnung

Centro di addestramento abitativo

 

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte

Soggiorni fuori sede

 

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

 

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

 

1

80

2

80

/

/

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica per minori

 

1

80

2

80

/

/

Integrierte sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica integrata per minori

 

1

80

2

80

/

/

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio socioterapeutica per minori

 

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung/Familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare/Casa famiglia per minori

 

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenza assistita per minori

 

1

80

2

80

/

/

Kleinkinder (0-3 Jahre) im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Minori (0-3 anni) presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus mit Mahlzeit

Casa delle donne con vitto

 

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen – mit Mahlzeit

Alloggi protetti – con vitto

 

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

/

/

2

80

/

/

Haus Rainegg

Casa Rainegg

 

/

/

2

80

/

/

* Sobald der Nutzer 60 Jahre alt wird, erfolgt die Berechnung der Tarifbeteiligung nach den Parametern der Leistung „Seniorenwohnheim“

 Al compimento dei 60 anni degli utenti il calcolo della partecipazione avviene con i parametri della prestazione "Residenza per anziani”

 

** polivalente Zielgruppe = Menschen mit Behinderungen, psychisch kranke Menschen, suchtkranke Menschen

    target polivalenti = persone con disabilità, malati psichici, persone affette da dipendenza”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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