(1) Il punto 1/bis dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello
1/bis.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d/bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:
- il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
- il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
- il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;
- il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi.”
(2) Il punto 2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Valutazione del patrimonio nel primo livello
2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascuno dei suoi componenti ed è valutato nella misura del 20 per cento.”
(3) Il punto 5.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“5.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d/bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:
- il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
- il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
- il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi.”
(4) Il punto 6 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Riferimenti temporali per le entrate nette del secondo livello
6.1 Le entrate nette considerate per il secondo livello sono quelle risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di secondo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 6 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il secondo livello.
6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Gli importi della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento a un reddito annuale sono ripartiti sui dodici mesi.
6.3 Se dal raffronto di cui al punto 6.2 risulta una diminuzione pari o superiore al 30 per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”
(5) La lettera b) del punto 7.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento.”
(6) Dopo il punto 7.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è inserito il seguente punto 7.3/bis:
“7.3/bis Nella fattispecie di cui al punto 7.3, il valore del patrimonio immobiliare esente eccedente rispetto al valore complessivo di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è attribuito all’utente in caso di nucleo familiare ristretto formato dal solo utente; negli altri casi è attribuito a uno degli altri componenti del nucleo familiare.”
(7) Il punto 10.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) e d/bis) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo cui si riferiscono:
- le spese mediche fiscalmente detraibili al lordo della franchigia, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
- il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
- il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
- il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi.”
(8) Il punto 10.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“10.3 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 19 (“reddito minimo di inserimento”), 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) e 22 (“prestazione specifica”) non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b), c) e d), e al punto 10.2, lettera a). L’importo di cui al punto 10.2, lettera c), è deducibile esclusivamente per la prestazione di cui all’articolo 20.”
(9) Il punto 11 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. Riferimenti temporali per le entrate nette del terzo livello
11.1 Le entrate nette considerate per il terzo livello sono quelle risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una variazione delle entrate nette in misura pari o superiore al dieci per cento. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 11 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione.
11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1, si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi.
11.3 Se dal raffronto di cui al punto 11.2 risulta una variazione pari o superiore al dieci per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.
11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda di reddito minimo di inserimento, percepiscono già tale prestazione, si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.
11.5 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all’articolo 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”
(10) Il punto 12.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“12.2 In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:
“a) il patrimonio è considerato secondo quanto previsto al punto 13.1 e con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello di presentazione della domanda di prestazione;
b) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;
c) dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 2.000,00. Per la prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie") la franchigia ammonta a euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento.”
(11) Dopo il punto 13.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 13.2:
“13.2 La situazione economica dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, privi dei requisiti di cui all’articolo 17 del presente regolamento, è inclusa nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare convivente.”