(1) L’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 21 (Assegno per le spese personali)
1. La prestazione “assegno per le spese personali” è concessa a persone o famiglie ospitate presso servizi sociali o sanitari residenziali pubblici o convenzionati, anche fuori provincia, e che non sono in grado di far fronte in modo adeguato a tali spese con il proprio reddito o patrimonio. Essa è inoltre concessa alle persone senza dimora come definite dalla ripartizione competente in materia di politiche sociali.
2. L’importo della prestazione per i singoli servizi è stabilito sulla base della percentuale di fabbisogno fissata annualmente dalla Giunta Provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.
3. La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente corrispondente alla percentuale di cui al comma 2.
4. Nel caso di servizi aventi sede fuori provincia, la domanda deve essere corredata di specifico parere favorevole alla concessione, rilasciato dal servizio inviante e dal responsabile della struttura.
5. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è erogata mensilmente. Se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere l’erogazione rateale. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.
6. La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono, dagli enti gestori delle strutture in cui sono accolte, un importo corrispondente per la medesima finalità.
7. La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono la prestazione di cui all’articolo 19.”