(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) le persone e le famiglie:
1) che hanno un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su un’unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano oppure che hanno donato un tale diritto negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, eccetto le donazioni a favore del coniuge e quelle che da contratto risultano espressamente rimuneratorie;
2) i cui parenti di primo grado – in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – hanno un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela o affinità con il proprietario o l’usufruttuario o con un rapporto di parentela o affinità oltre il terzo grado con gli stessi;”
(2) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“f) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano il canone di locazione, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. In caso di mancata attivazione in tal senso o di interruzione degli impegni presi è causa di esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dall’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito;”
(3) La lettera d) del comma 5 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano le spese accessorie, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. In caso di mancata attivazione in tal senso o di interruzione degli impegni presi è causa di esclusione dal contributo per un periodo di tre anni, dall’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito.”