(1) Il comma 5 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere che la prestazione stessa sia erogata a rate.”