(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il comitato tecnico di cui all’articolo 8, d’intesa con l’ente competente per l’integrazione della tariffa, può derogare ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui dall’applicazione degli stessi derivi un impegno finanziario troppo oneroso per il donatario.”