(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:
“1. Ogni qual volta la decisione comporti la valutazione di circostanze particolari inerenti la prestazione, l’operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, che decide in merito all’attribuzione dei vantaggi economici.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:
“7. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.”