(1) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11, all’articolo 16 commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 e all’articolo 18 si applicano a tutte le domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2017.
(2) Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 15, all’articolo 16 commi 4, 9 e 11 e all’articolo 17 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.