(1) Il comma 1 dell’articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all’utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario troppo oneroso, il comitato tecnico di cui all’articolo 8, con decisione motivata, può ridurre la suddetta partecipazione fino ad un massimo della metà.”