(1) Il comma 3 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’eccedenza” di cui alla colonna “Utente” dell’allegato D) trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto.”