(1) L’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.