(1) Per ogni procedura viene nominata una apposita commissione in analogia a quanto previsto dal regolamento di esecuzione sull’accesso all’impiego provinciale n. 22/2013. Tale commissione esprime il giudizio sugli esami.
Il Comandante mette a disposizione della commissione esaminatrice un addetto/una addetta alla segreteria per la redazione dei documenti amministrativi.
Per i ranghi
- vigile/vigilessa del fuoco capo
- capo reparto
- ispettore/ispettrice antincendi capo
- direttore/direttrice antincendi
viene nominato/a in aggiunta alla commissione un/a esperto/a per dare supporto alla commissione nella valutazione della idoneità personale.
(2) La commissione d‘esame redige il protocollo relativo all‘andamento della procedura e stila la graduatoria finale dei candidati e delle candidate, che hanno superato le prove d’esami. La prova si intende superata se viene valutata con almeno sei decimi (6 punti); il punteggio massimo raggiungibile è di 10 punti (dieci decimi).
(3) Al termine degli esami la commissione esaminatrice pubblica l‘esito degli esami nonché la graduatoria di merito nella bacheca del Corpo permanente vigili del fuoco.
(4) Il Comandante trasmette l‘esito della procedura alla ripartizione personale per il rilascio dei provvedimenti di competenza.
(5) Entro 2 anni a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di necessità ed in presenza di ulteriori posti liberi, possono essere assunti in ordine di graduatoria candidati idonei.