1. I componenti del consiglio di fondazione, che svolgono la loro attività a titolo onorifico, sono nominati dai soci fondatori per la durata di quattro anni, al termine dei quali possono essere confermati, di cui
• 3 rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano e
• 2 rappresentanti del Comune di Dobbiaco
2. Il consiglio di fondazione si riunisce in sedute ordinarie almeno una volta ogni tre mesi e può altresì essere convocato per sedute straordinarie su iniziativa del Presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti.
3. La convocazione della seduta deve avvenire in forma scritta da parte del Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. La convocazione deve indicare tutti gli argomenti da trattare. In casi urgenti la convocazione può essere indetta almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta.
4. Le sedute del consiglio di fondazione sono valide quando interviene almeno la metà dei componenti, a condizione che siano rappresentati entrambi i soci fondatori.
5. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.