(1) Salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla base della stessa, le disposizioni della presente legge trovano applicazione per il personale della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, delle agenzie provinciali e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia. Per i comuni e per gli incarichi di dirigenti, dirigenti sostituti e coordinatori, nonché per gli incarichi affini delle professioni sanitarie dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I. 9)