1. I contributi per le attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono volti a compensare i differenti costi esterni del trasporto merci su strada o su rotaia.
2. Per ogni UTI trasportata nel trasporto combinato non accompagnato su rotaia è corrisposto, per la tratta Brennero-Salorno o viceversa, un contributo pari ad un massimo di 19 euro a tratta.
3. Per ogni UTI trasportata nel trasporto combinato accompagnato su rotaia è corrisposto, per la tratta Brennero-Salorno o viceversa, un contributo pari ad un massimo di 33 euro a tratta.
“3-bis. per ogni UTI caricata o scaricata nel trasporto ferroviario combinato con carico merce tradizionale nella Provincia di Bolzano è corrisposto un contributo pari ad un massimo di 19 euro a tratta.”
“4. L’entità dei contributi viene stabilita annualmente in base alla disponibilità di bilancio con atto del direttore/della direttrice di Ripartizione competente. Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sulla cumulabilità di cui all’articolo 8, per il trasporto combinato accompagnato e per il trasporto ferroviario combinato con carico merce tradizionale viene concessa in via prioritaria l’entità massima di contributo.”
5. La Provincia autonoma di Bolzano si riserva la facoltà di ridurre l’entità dei contributi in presenza di condizioni di mercato più favorevoli.
6. Non vengono concessi contributi per i viaggi a vuoto del materiale ferroviario.